La Lotta al Precariato
La legge finanziaria contiene misure di lotta alla precarietà che non rispondono in maniera esaudiente all’entità ed all’urgenza del problema, sia per il settore pubblico che per quello privato.
La legge finanziaria contiene misure di lotta alla precarietà che non rispondono in maniera esaudiente all’entità ed all’urgenza del problema, sia per il settore pubblico che per quello privato.
L’approvazione della legge n. 30 ha prodotto, come immediato effetto, e non poteva essere diversamente, la legittimazione di quella tendenza generale del padronato di flessibilizzare tutto il lavoro dipendente, sostituendo il lavoro a tempo indeterminato con il lavoro precario.
Il meccanismo, attraverso una giungla di contratti atipici, ha la capacità di spezzare la forza e l’unità dei lavoratori conquistate in decenni di lotte sindacali e di affermare il principio dell’“individualismo contrattuale” per raggiungere la piena flessibilizzazione e deregolamentazione dei meccanismi di assunzione.
Non abbiamo fatto mai mistero della nostra totale contrarietà alla legge n. 30 ed ai successivi decreti legislativi attuativi, tanto che anche in occasione di questa Finanziaria ne chiediamo, con un emendamento, la loro completa abolizione.
Per quanto riguarda l’emergenza legata al precariato, siamo convinti che serva un piano di stabilizzazione che dia certezze alle centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori costretti ad immaginarsi ogni giorno un futuro.
Per questo abbiamo presentato un emendamento, già approvato dalla commissione Lavoro, che prevede la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, stabilizzazione, peraltro, che non comporta alcun sostanziale aggravio di spesa per lo Stato, dal momento che questi lavoratori vengono già pagati dalle singole Amministrazioni di provenienza.
Ecco il testo dell’emendamento, proposto dal Partito dei Comunisti Italiani,
alla Legge finanziaria 2007.
Art. 59
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizi a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, ne quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
[ex 1746-bis/XI/59.1. Pagliarini.]
La XI Commissione |